È da poco trascorso un ventennio dall’approvazione della “Legge Biagi”, una legge lungimirante che ha consentito di ampliare la convergenza tra profit e no profit.
L’Articolo 14 del Decreto Legislativo n. 276/2003 (Legge Biagi), ha introdotto una particolare ed efficace tipologia di accordo per l’assolvimento dell’obbligo di assunzione di persone con svantaggio da parte dell’impresa che prevede il conferimento di una commessa di lavoro ad una cooperativa sociale di inserimento lavorativo, del valore equivalente al costo del lavoro della persona da assumere (in possesso della L.68).
L’assunzione dei lavoratori con svantaggio avviene attraverso convenzioni quadro secondo criteri definiti in conformità con il sistema di profilazione per l’accesso ai servizi per il lavoro dei disabili.
La persona con svantaggio viene assunta dalla cooperativa, titolare del rapporto di lavoro, mentre il lavoratore viene conteggiato nell’organico dell’azienda, nella quota d’obbligo, per tutta la durata della commessa affidata (almeno un anno, rinnovabile). Per il lavoratore questa soluzione è vantaggiosa in quanto può contare sull’inserimento in un ambiente attento e protetto, in grado di supportare e gestire la sua complessità e nel contempo ha la possibilità di consolidare e sviluppare competenze. La cooperativa, inoltre, risponde alla sua mission avviando con l’azienda una collaborazione sia etica che professionale.
La società civile, attraverso questa forma di collocamento si arricchisce perché trasforma la persona con svantaggio in risorsa avviando e concretizzando il processo di inclusione sociale.
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